Art. 3.
(Itinerari turistici, culturali e gastronomici. Disciplinare).

      1. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela, di valorizzazione e di promozione

 

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dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, e delle attività previste dall'articolo 2, comma 1, provvede sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di istituzione del distretto di ristorazione della Valtellina, di cui al citato articolo 2, comma 1, alla predisposizione di itinerari turistici, culturali e gastronomici, costituiti da una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella provincia di Sondrio, anche al fine di far emergere e valorizzare l'attività dei ristoratori non inseriti negli attuali circuiti di promozione turistica tradizionale.
      2. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata da un apposito disciplinare di base redatto dal Comitato e recante l'indicazione dettagliata delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti gastronomici tipici di cui si vogliono promuovere l'identità e la particolarità.
      3. Il Comitato adotta un regolamento recante i criteri e le modalità per l'inserimento degli operatori della ristorazione negli itinerari di cui al comma 1, nonché opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 2. Il regolamento reca altresì norme per la promozione dei citati itinerari all'interno del distretto di ristorazione della Valtellina a livello locale, nazionale e internazionale, prevedendo a tale fine adeguate iniziative in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con Buonitalia Spa.